LA POLIZIA MUNICIPALE DI CARIGNANO INFORMA – Eccesso di velocità, non dimenticate la cartolina verde!

Sul numero di settembre ho parlato dei sistemi di rilevazione della velocità, in questo numero desidero fare un breve accenno al procedimento sanzionatorio ed alle sanzioni accessorie.
Continuo a stupirmi anche se non dovrei. Tra i tantissimi articoli del Codice della Strada l’art. 142 “Superamento dei limiti di velocità” offe sempre spunti di discussione, e in più occasioni i punti di vista sono divergenti. Ciascuno, perdonate questa espressione, “ne sa un pezzo”. Tanti insistono e sentenziano, facendo riferimento a televisione, giornali… Vogliamo pensare che diffondano notizie e informazioni non veritiere? Certo che no! Tuttavia, tra organi di stampa e Codice della Strada presumo non ci siano parole da sprecare, vince il Codice anche sulla veridicità. E il Codice parla chiaro e in modo inequivocabile.
Sarà capitato più volte che a casa, tramite postino, oppure direttamente nella buca delle lettere abbiamo trovato un invito a ritirare presso l’Ufficio Postale un atto giudiziario (la famosa cartolina verde). I giorni passano, ci dimentichiamo e dopo un lungo lasso di tempo arriva l’ingiunzione di pagamento. Allora le domande, i dubbi ed immediatamente si va al Comando Polizia Municipale a chiedere: “Come mai mi è arrivato questo da pagare? Non ho mai ricevuto nulla”. Fortunatamente le ricevute di ritorno riportano la firma del ricevente. L’atto non ritirato presso l’Ufficio Postale successivamente all’avviso, trascorso il tempo della compiuta giacenza, risulta validamente notificato anche se per dimenticanza, o per astuzia, non abbiamo provveduto.
Il pagamento deve essere sempre effettuato entro i termini previsti ossia 60 giorni (se vogliamo beneficiare dello sconto del 30% e se questo è fattibile rispetto al tipo di infrazione occorre provvedere entro cinque giorni dal ricevimento contando dal giorno successivo al ritiro). Attenzione a leggere sempre gli allegati! Ove è prevista la decurtazione punti occorre compilare e restituire al Comando operante entro 60 giorni il foglio riportante i dati di chi si trovava alla guida al momento della commessa infrazione. Non ottemperando a tale invito riceveremo successivamente altro verbale art. 126 bis del C.d.s. di importo pari a 200,20 euro + 15 euro spese notifica e varie da pagare entro 5 giorni oppure 286,00 euro + 15.00 euro spese notifica e varie da pagare entro 60 giorni.
Non sono ammesse le giustificazioni quali “Non sono in grado di confermare chi guidava”. Nella propria famiglia si conoscono sicuramente i movimenti giornalieri a meno che non si disponga di un parco veicoli tale da non poterlo controllare; se si tatta di un’azienda, invece, devono essere disponibili libretti e/o fogli di marcia consegnati agli autisti.
Il contravvenuto può presentare ricorso alla Prefettura competente per territorio entro 60 giorni dal ricevimento del verbale secondo le seguenti modalità: tramite il Comando che ha elevato la contravvenzione o direttamente tramite raccomandata con r.r.; personalmente al Giudice di Pace presentandolo presso la cancelleria competente per territorio oppure a mezzo raccomandata entro 30 giorni. Qualora si presenti ricorso l’interessato non deve pagare la contravvenzione. Se il ricorso non viene accolto il ricorrente pagherà la cifra stabilita dalla Prefettura o dal G.d.P. e su quest’ultima non si potrà beneficiare della riduzione del 30%.

Doriano Reburdo

Comandante Polizia Municipale di Carignano


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