DIRITTO E CASTIGO / GENNAIO – Usufrutto e variazioni sul tema

Usufrutto e variazioni sul tema

Non è raro sentire parlare di usufrutto, soprattutto in occasione di donazioni o di vendite aventi ad oggetto immobili. In questi casi, per usare il gergo tecnico, si attua il trasferimento della nuda proprietà del bene con “riserva di usufrutto”. Le ipotesi più frequenti sono quelle che vedono come parte alienante i genitori, effettivi proprietari, che trasferiscono la proprietà dell’abitazione ai figli mantenendo per sé il diritto di continuare ad abitarvi e di fruirne per la durata della loro vita.
Non è poi raro imbattersi in annunci di vendita della nuda proprietà di un immobile, con riserva di usufrutto a favore di un anziano proprietario che in tal modo ne conserva la disponibilità intascando una liquidità economica che gli può tornar utile. Anche l’acquirente trae un indubbio vantaggio nell’operazione in quanto il prezzo di acquisto dell’immobile è sicuramente ridotto rispetto al valore di mercato perché sconta il valore economico della sua mancata disponibilità.



Nel codice civile non si rinviene una definizione dell’istituto. Dalla lettura degli articoli 978 cod.civ. e segg. possiamo, però, desumerne il contenuto che consiste nella facoltà di godimento del bene, intesa come potere di trarre da esso ogni utilità che questo possa dare. La facoltà di godimento può essere tanto diretta (l’uso della cosa, lo sfruttamento consistente nella produzione e nella percezione dei frutti naturali e di tutte le utilità che la cosa può fornire), quanto indiretta (l’attribuzione a terzi dell’utilizzazione della res e la conseguente percezione dei frutti civili, come canoni, affitti, pigioni). Inoltre, l’ usufruttuario ha la facoltà di apportare alla cosa, al fine di una migliore utilizzazione della stessa, miglioramenti e addizioni che non ne alterino la destinazione economica. Una facoltà di godimento generale, ma non assoluta. Le limitazioni riguardano essenzialmente la temporaneità del diritto, il dovere di rispettare la destinazione economica della cosa, il dovere di custodia e manutenzione del bene (in vista dell’obbligazione di restituzione), l’obbligo di usare, nel godimento della cosa, la diligenza del buon padre di famiglia.
Ferma la definizione di questo diritto reale “minore”, forse non tutti sanno che non esiste un solo tipo di usufrutto. O, meglio, l’usufrutto in quanto tale risponde alle caratteristiche sopra descritte, ma può essere modulato a seconda delle esigenze dell’aspirante usufruttuario.
Ad esempio, può essere previsto contemporaneamente a favore di più persone (cousufrutto) ed in tal caso ad esso si applicano le disposizioni sulla comunione: ciascun soggetto è titolare di una quota indivisa e può disporre del bene compatibilmente con l’uso da parte degli altri contitolari.
La domanda che potrebbe, anzi, in alcuni casi dovrebbe, sorgere spontanea riguarda le sorti della quota dell’usufruttuario che muore o che vi rinunci. La risposta è tanto più importante nel caso di vendita o donazione dell’immobile da parte dei genitori ai figli con riserva dell’usufrutto.
Infatti, per regola generale, questa quota si consolida in capo al nudo proprietario.
Per tutelare il contitolare del diritto (in questa ipotesi il coniuge superstite) soccorre la figura dell’usufrutto congiuntivo a favore di più persone, caratterizzato dall’accrescimento della quota dell’usufruttuario premorto a favore degli usufruttuari superstiti, anziché dal consolidamento con la nuda proprietà. Occorre però prestare attenzione ad un fatto non trascurabile: il diritto di accrescimento deve essere espressamente previsto nell’atto di costituzione.
Un’altra ipotesi che si può prefigurare è quella dell’usufrutto successivo che si attua nel caso in cui venga attribuito a più soggetti in via successiva a fronte della dipartita del titolare precedente.
Stante il carattere temporaneo dell’istituto, il nostro ordinamento non dovrebbe ammetterlo in tale forma ed in effetti è espressamente vietato se costituito per testamento o per atto di liberalità, con la conseguenza che, in queste ipotesi, resterà valido il solo diritto attribuito al primo dei beneficiari e per la sola durata della vita di questi.
Insomma ed in sintesi: anche ad un istituto che pensiamo di conoscere quasi per “osmosi” occorre approcciarsi con la dovuta competenza e cautela.

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

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