DIRITTO E CASTIGO / MAGGIO – Tende da sole, ma in compagnia di grane

 

Tende da sole rubrica legale

Tende da sole, ma in compagnia di grane

Arriva la bella stagione e se si ha la fortuna di godere di un immobile con un terrazzo abbastanza ampio è comprensibile il desiderio di creare un angolo relax, magari protetto da tende da sole. E E la stessa idea può venire al nostro vicino che ama colori sgargianti e accostamenti di dubbio gusto. Insomma, entrambi, in qualità di proprietari di un immobile, riteniamo di agire in modo lecito.
Ed ecco che il sipario si alza mandando in scena discussioni che trascendono in veri e propri litigi per l’installazione delle tende da sole o delle veneziane sui balconi. Si possono evitare? In primo luogo bisognerebbe incidere profondamente sul DNA del genere umano ma, visto che è cosa pressoché impossibile, limito l’esposizione a quelle che sono le regole di buon senso e le norme da tener presenti.



Prima considerazione. Il vostro edificio è esposto a vie di passaggio o è un palazzo di interesse storico/artistico? In questo caso potrebbero essere richiedesti appositi permessi amministrativi o l’intervento potrebbe essere subordinato ad un’autorizzazione della sovraintendenza competente per territorio (si veda art. 21 d.lgs n. 42/04). Comunque, sempre meglio recarsi in Comune per verificare l’esistenza di regolamenti comunali che potrebbero disciplinare l’installazione delle tende da sole.
Secondo passo: leggere il regolamento condominiale, spesso negletto e relegato al fondo di un cassetto o lasciato nelle mani dell’amministratore. Se è stato approvato all’unanimità in sede di assemblea, col voto favorevole di tutti i condomini, oppure con la firma del rogito, quando ogni singolo condomino acquista l’appartamento approvandolo espressamente, le statuizioni in merito alle caratteristiche e al colore delle tende sono vincolanti per tutti i condomini che potranno installare esclusivamente il modello predefinito. In caso contrario rischiano di essere chiamati in giudizio e condannati alla rimozione.
Nel caso in cui il regolamento taccia sul punto, non significa che ognuno possa dar libero sfogo al proprio estro.
Se vale il detto che ognuno è padrone in casa sua, è anche vero che il condominio costituisce una comunità con norme di comportamento da tenere nel rispetto della proprietà altrui e di quella comune.
Prima di tutto, bisogna aver un occhio di riguardo per l’estetica e il decoro dell’edificio, evitando di alterarli. Preciso che parte della giurisprudenza ritiene rilevante l’alterazione solo ove si dia prova che abbia determinato un danno economico, ossia il deprezzamento del fabbricato.
Un altro aspetto spesso non considerato è costituito dalla necessità di agganciare il tendone al di sotto del balcone dell’unità immobiliare che sovrasta l’appartamento interessato. Occorre ottenere un permesso? E da chi?
A questo punto è necessario precisare che esistono due tipologie di balconi: aggettanti o incassati. I primi “costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (Cass. civ., Sent. n. 14576 del 30 luglio 2004). Per i secondi, ovvero quelli “incassati” nel corpo dell’edificio, la proprietà viene divisa in due poiché questi rientrano nel solaio interpiano.
La risposta al quesito sopra posto non è univoca: nel caso di balcone aggettante privo di elementi in grado di connotare l’estetica del palazzo, il permesso dovrà essere chiesto al proprietario dell’unità immobiliare cui il balcone funge da pertinenza; mentre, nel caso di presenza di elementi che caratterizzano il decoro del condominio, l’autorizzazione alle tende da sole andrà domandata alla compagine nel suo insieme. Nel caso di balcone incassato e limitatamente l’apposizione dei ganci non dovrà essere chiesto nessun permesso.
Da ultimo ricordo che il costante orientamento giurisprudenziale in materia ritiene applicabile l’art. 907 cod.civ. anche ai singoli appartamenti ubicati in condominio, che impone di osservare particolari distanze nelle costruzioni ai fini di tutelare il diritto di veduta, garantendo il giusto contemperamento con gli altri diritti, quali quello alla riservatezza.
Concludo con l’augurio di un buon riposo sotto l’ombra di  bellissime tende da sole installata in pace ed armonia.

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

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