Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
Per affrontare il tema dell’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ATP) previsto e disciplinato dall’art. 696 bis cpc parto da un esempio concreto. Un cliente lamenta danni consistenti al proprio immobile causati da gravi difetti di costruzione rilevati da una perizia di parte. La società appaltante, contattata nel tentativo di definire bonariamente la vertenza, nega qualsiasi responsabilità se non anche la stessa esistenza dei vizi o, comunque, afferma che non sussista nesso causale tra il lavoro svolto e le mancanze evidenziate. Si apre un ampio ventaglio di quesiti. Quali strade si offrono al proprietario per far valere le sue legittime pretese? Siamo sicuri che il professionista incaricato abbia redatto un elaborato preciso ed obiettivo sulla fonte dei vizi, sulla loro portata e sulla riconducibilità degli stessi all’impresa? E come la mettiamo con l’alea di un eventuale giudizio di merito ed i relativi costi?
Il proprietario potrebbe agire azionando una causa preceduta, ove obbligatorio o preferito, da una negoziazione assistita, ma questo comporterebbe il dilatarsi dei tempi e un anticipo di spese vive e legali non indifferenti. Oppure potrebbe seguire una diversa strada, che spesso consiglio, considerando i costi e le tempistiche sensibilmente inferiori, domandando una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, la cui finalità primaria è quella di favorire una transazione nella fase antecedente a quella processuale. Sebbene il procedimento si svolga davanti all’autorità giudiziaria, l’ATP con funzione conciliativa si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale che può essere richiesto ogni qualvolta vi sia la necessità o si ritenga opportuno far accertare lo stato o la qualità di luoghi, cose, persone, ovvero, far accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L’ammissibilità dell’istituto è riconosciuta tutte le volte in cui la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) sia idonea a definire il perimetro fattuale, scientifico, tecnico, economico del futuro giudizio di merito, consentendo alle parti di addivenire ad una consapevole valutazione prognostica circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezioni. Per quanto riguarda la procedura, ricevuto il Ricorso per ATP ex art 696 cpc, il Giudice fissa con decreto da notificare a controparte la data dell’udienza di comparizione delle parti. Seguiranno una o più udienze, a seconda della complessità della vertenza e dei soggetti coinvolti, che sfoceranno nella formulazione di un quesito da sottoporre ad un consulente tecnico nominato dal magistrato. Ciascuna parte ha la facoltà di nominare, a sua volta, dei periti che seguiranno il CTU nello svolgimento del compito assegnatogli e che presenteranno le proprie controdeduzioni. Il consulente nel corso delle attività preordinate all’adempimento dell’incarico tenta la conciliazione tra le parti. Qualora il tentativo di pervenire ad una soluzione conciliativa dia buon esito, il giudice interviene attribuendo con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale in cui si è trasfuso l’accordo tra le parti, valido ed utilizzabile ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel caso in cui il tentativo esperito dal consulente non abbia un esito positivo, ciascuna parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, sostanziandosi, in quest’ultimo caso, in un mezzo istruttorio preventivamente acquisito.
Com’è ovvio che sia, le possibilità che lo strumento deflattivo sortisca il suo effetto sono maggiori nelle ipotesi in cui la disputa tra le parti coinvolga questioni di fatto. Diventa, infatti, più difficile ipotizzare una conciliazione dove si discuta sulle rispettive responsabilità, ossia quando la questione coinvolga questioni di diritto. Più ovvio e più consigliabile resta addivenire a miti consigli ove le risultanze della CTU non ci arridano, a prescindere dal ruolo giocato nella vertenza.