Prodotto difettoso e responsabilità del produttore

Oltre ad imbatterci nell’acquisto di un oggetto fallato, non a norma, non conforme, per cui il legislatore ha previsto le tutele di cui ho trattato nello scorso intervento, può capitarci di comprare un prodotto difettoso. Abbiamo avuto notizia di cellulari con batterie “esplosive”, di air bag non funzionanti, di elettrodomestici con un difetto di progettazione o di costruzione, e via di seguito. Il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) all’art. 114 sancisce la responsabilità del produttore per il danno cagionato da difetti del suo prodotto. Chi rientra nella categoria di “produttore”? La definizione più calzante va ricondotta all’art. 115 comma II, per cui: “Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore”, mentre per prodotto si intende “…ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l’elettricità”. Fermo questo occorre prestare attenzione al significato che deve essere attribuito al concetto di “difetto”. Siamo soliti utilizzare nel linguaggio corrente il termine “difettoso” come sinonimo di “carente delle qualità” o “affetto da vizi”. Ma l’art. 117 cod. del consumo delinea i contorni della fattispecie in modo netto: “Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
In parole povere, un oggetto potrebbe presentare vizi ex art.1490 cod. civ., ma non essere per questo difettoso: un esempio che trovo calzante è quello di un frigorifero privo di gas refrigerante che, con tutta evidenza, non è idoneo all’uso ma non può dirsi insicuro. Possiamo anche acquistare un bene pericoloso ma non difettoso, in quanto il giudizio deve essere effettuato sullo specifico prodotto e sugli standard di sicurezza che da tale prodotto ci si deve attendere: “sicurezza”, quindi, è la parola chiave. Fatto confermato dalla Suprema Corte per cui: “… il concetto di difetto così assunto è sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi […] dell’assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza” (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 13458 del 2013). La responsabilità del produttore, che non può essere esclusa o limitata da alcun patto, è extracontrattuale ed oggettiva, ossia prescinde dall’accertamento della colpa del danneggiante, ma non è assoluta in quanto è pur sempre legata all’esistenza di un difetto e di un danno causalmente legato al primo che spetta al danneggiato provare. Il produttore, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova liberatoria circa la verificazione di una delle cause di esclusione previste in un elenco tassativo dall’art. 118 del cod. del consumo. Il danno risarcibile è quello fisico, cagionato dalla morte dalla morte o da lesioni personali e anche quello materiale riguardante la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose, tuttavia, è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro 387. Inoltre, prestate attenzione al calendario: il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.



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