Il 6 novembre entra in vigore il nuovo Dpcm, coprifuoco e parziale lockdown

Dpcm 3 novembre

L’Italia divisa dai colori dell’emergenza, in base al livello di contagio (zone rosse, arancioni, gialle) con alcune regioni, tra cui il Piemonte e la Lombardia, avviate verso un sostanziale secondo lockdown:  il nuovo DPCM (in sostituzione di quello del 24 ottobre) contenente le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus firmato il 3 novembre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte entra in vigore venerdì 6 novembre (anziché giovedì 5 novembre come annunciato in un primo tempo) e resta valido fino a giovedì 3 dicembre. 
Una sintesi, qui di seguito (fonte Anci Piemonte), che elenca le misure valide a livello nazionale e quelle regionali differenziate sulla base del monitoraggio epidemiologico.

DPCM 3 NOVEMBRE – MISURE NAZIONALI

COPRIFUOCO. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
STRADE E PIAZZE. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.
BAR E RISTORANTI. Chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo.
SCUOLA. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
TRASPORTO PUBBLICO. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
MOSTRE E MUSEI. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
CENTRI COMMERCIALI. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
SALE GIOCHI. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
SPORT. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del
servizio erogato
b) adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento come definite dai
contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale
Deve essere disposta una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario
CONCORSI PUBBLICI. Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle
procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

MISURE REGIONALI DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL MONITORAGGIO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI. Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”.
Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti
di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato.

vademecum per la fase 2

ZONE ROSSE – LE MISURE SPECIFICHE DEL DPCM 3 NOVEMBRE

Nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, che vengono definite zone rosse, tra cui il Piemonte,  scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze:
motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.

NEGOZI CHIUSI. Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di
biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.
Sono chiusi i mercati non alimentari.

RISTORAZIONE. Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad
esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA E UNIVERSITA’. A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono
esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. E’ sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA. Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.

SMART WORKING. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili,
anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 




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