DIRITTO E CASTIGO SETTEMBRE 2023 – Pulizia marciapiedi: la storia infinita

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Pulizia marciapiedi: la storia infinita

DIRITTO E CASTIGO – RUBRICA LEGALE SETTEMBRE 2023

In un’epoca in cui il mugugno generalizzato è regola e in cui si tende a demandare ad altri compiti e responsabilità, risuona costante il rimbrotto nei confronti dell’amministrazione per l’omessa manutenzione dei marciapiedi.

Tra coloro che invocano il dovere dell’ente di attivarsi anche per la semplice pulizia e coloro che richiamano il senso civico di collaborazione nel mantenere il decoro delle aree pubbliche chi ha ragione?

Premetto che non esiste un orientamento uniforme in giurisprudenza e che molto varia da situazione a situazione, per cui quello che segue è un discorso generale con a chiosa una considerazione del tutto personale.

Prima di tutto occorre verificare se l’area antistante il palazzo o la singola abitazione sia pubblica o privata: se privata, il soggetto tenuto alle opere di manutenzione sarà il proprietario (con i dovuti distinguo in caso di concessione del bene in locazione o ipotesi similari).

Le opinioni divergono allorquando l’area sia demaniale.

Secondo il Codice della Strada (Decreto legislativo 285/92) il marciapiede, ossia quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni, appartiene al demanio. Questo può portare a considerare la pubblica amministrazione l’unica responsabile della sua manutenzione. Su questa linea si è posto il Tribunale di Catania, per cui: “Gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni”(Trib., Sez. III, Sentenza, 03.03.2020, n. 850). Da dove trae origine, dunque, il dubbio che, ad una prima considerazione, non sembra avere ragione di esistere? Infondo, se il marciapiede è considerato suolo pubblico e area liberamente accessibile da tutti, dovrebbe essere irrilevante la sua ubicazione, ossia se lato strada o davanti ad un’abitazione.

C’è un però. Oltre alle disposizioni del Codice della Strada, vi sono altre norme e regole da tenere in considerazione: in primis, quelle contenute nei Regolamenti della Polizia Urbana (che possono prevedere sanzioni nel caso di condotte difformi) e, di seguito, quelle stabilite nei regolamenti condominiali, che classificano i condomini, al pari dei proprietari delle case o degli esercenti attività che si affacciano sul marciapiede, “custodi” del manufatto. E’ risaputo (spesso senza che ci si interroghi sulla fonte da cui scaturisce l’obbligo) che, in caso di neve, spetti al privato il compito di spargere il sale sul camminamento davanti all’edificio o, comunque, di provvedere allo spalamento sia per permetterne l’agevole accesso, sia per prevenire accidentali cadute.

La ragione è chiara: in base all’art. 2051 cod. civ. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Se si è custodi, si è responsabili; se si è responsabili, si risponde personalmente.

Il Regolamento n. 221 di Polizia Urbana del Comune di Torino, ad esempio, prevede, l’obbligo per “chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia” e dispone che “I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile stesso”.

C’è chi dissente, evidenziando come un regolamento comunale non possa derogare al Codice della Strada che è norma di legge e, come tale, di grado superiore: il privato sarebbe tenuto alla manutenzione solo fino alle mura esterne (tranne il caso di un’area “di sedime” dell’edificio) e non oltre.

Per quanto mi riguarda, al di là dell’orientamento giurisprudenziale, reputo il mugugno cosa sempre sterile, mentre l’atto concreto, anche quello della semplice pulizia di un marciapiede o dell’area prospiciente alla nostra abitazione, oltre a esprimere cura e rispetto, prima di tutto verso noi stessi, porti a grandi risultati con un minimo sforzo.

DIRITTO E CASTIGO SETTEMBRE  2023 – Pulizia marciapiedi: la storia infinita

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

 

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