DIRITTO E CASTIGO SETTEMBRE 2024 – Se dal passaggio il vicino non passa
DIRITTO E CASTIGO – RUBRICA LEGALE SETTEMBRE 2024
Se dal passaggio il vicino non passa
La servitù prediale (o fondiaria), inquadrata tra i diritti reali limitati o di godimento su fondo altrui, rappresenta uno degli istituti giuridici più antichi del diritto civile italiano.
L’art. 1027 cod. civ. la definisce come “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
Una definizione ampia e, in effetti, fatta eccezione per le servitù coattive, tipizzate dalla legge, per le altre servitù l’ordinamento predispone uno schema legale all’interno del quale i privati possono creare i singoli tipi di servitù in piena autonomia attraverso l’accordo contrattuale o la disposizione di ultima volontà; per le servitù “apparenti” (ossia per quando si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio) entrano in gioco anche gli istituti dell’usucapione e della destinazione del padre di famiglia, che si attua quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario il quale ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062 cod. civ.).
Quella appena delineata è la cornice di una situazione capitata ad un mio assistito, proprietario di un fondo gravato da servitù di passaggio, fruita impropriamente dal proprietario del fondo dominante (il vicino utilizzava un mezzo pesante che necessitava di uno spazio di transito più ampio rispetto a quanto prescritto nell’atto costitutivo).
La servitù di passaggio è un istituto che regola il diritto di attraversamento di un fondo altrui per raggiungere la propria proprietà. Quando la larghezza del passaggio risulta insufficiente per l’utilizzo di veicoli di grandi dimensioni, come nel caso di specie, possono sorgere delle problematiche che richiedono una valutazione accurata delle possibilità offerte dal nostro ordinamento.
Secondo l’articolo 1030 cod. civ., il proprietario del fondo servente è tenuto a tollerare il passaggio del proprietario del fondo dominante, purché avvenga nella misura stabilita dalla servitù.
Nel caso in cui l’estensione e l’esercizio della servitù non siano regolati dal titolo si deve far riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1064 cod. civ. e seguenti i quali, tra l’altro, dispongono che “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. […]” (art. 1064 cod. civ.); “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente” (art. 1065 cod. civ.); inoltre, “Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo” (art. 1067 cod. civ.) e “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente”: i costi saranno a suo esclusivo carico, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge o che le opere giovino anche al fondo servente (art 1069 cod. civ.).
Nel caso di un comprovato esercizio abnorme della servitù da parte del vicino, il proprietario del fondo servente ha due strade: impedire il passaggio che esorbita i limiti previsti dal titolo o negoziare un ampliamento. La prima, che mira a garantire il rispetto dei diritti di proprietà, può concretizzarsi attraverso la realizzazione di opere visibili che segnino i confini (recinzioni, muretti o altre strutture che rendano chiara la delimitazione della servitù) e/o un’azione legale. La seconda prevede la concessione di un ampliamento della servitù. In questo caso, si può negoziare un accordo con il proprietario del fondo dominante, al fine di ottenere un’adeguata compensazione finanziaria.
Il mio consiglio, in via di principio sempre valido, è quello di cercare di ottenere, eventualmente con il supporto di legali e tecnici, un accordo che andrà formalizzato in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico, al fine di garantire la trascrizione nei registri immobiliari e l’opponibilità ai terzi, come previsto dall’articolo 2643 cod. civ.
DIRITTO E CASTIGO SETTEMBRE 2024 – Se dal passaggio il vicino non passa
DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it
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