REALE MUTUA marzo 2025 – QUESTO MESE PARLIAMO DI… Le figure del notaio e dell’assicuratore

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Notaio - Assicuratore

Le figure del notaio e dell’assicuratore, in che maniera e perché possono creare una sinergia in tema di successione?

Ai clienti il Notaio ha il dovere di offrire soluzioni sicure e concrete, in tempi brevi, e con costi certi. Il Notaio svolge un’attività complessa che non si riduce alla sola stipula di un atto che può rappresentare, in un’ipotetica valutazione percentuale, il 10-15% di tutto il lavoro. Il Notaio offre la propria forte preparazione per consentire alle parti di applicare nel mondo reale ciò che il nostro legislatore sancisce attraverso codici e leggi. Ciò vale tanto per il cittadino che intende acquistare una casa, contrarre un mutuo, regolare i propri rapporti patrimoniali nell’ambito della famiglia, gestire la propria successione, quanto per l’imprenditore individuale o la società che deve meglio considerare come gestire la propria azienda. Con particolare riferimento alla successione ed ai passaggi generazionali in genere, a seconda del caso concreto, il notaio potrà offrire suggerimenti in merito alla redazione di un testamento, alla sua forma, alla opportunità o meno di stipulare atti propedeutici: il tutto per soddisfare le esigenze che possono essere molteplici, dal risparmio fiscale, ad un passaggio sereno e senza liti, e così via. Questo può avvenire anche con un confronto con i professionisti che, a seconda delle varie vicende, affiancano il cliente. Ognuno ha le sue competenze e guai a pensare che vi siano soggetti onniscienti. Il vantaggio è che ognuno può osservare una vicenda da diverse angolazioni ed offrire una soluzione il più completa possibile. L’Assicuratore, che conosce la storia del proprio cliente, ben potrà aiutarlo nella programmazione e nella gestione di una parte di patrimonio che – ad esempio – il cliente stesso vuole tenere al di fuori della successione, oppure vuole destinare anticipatamente.

Perché alcuni sostengono che l’Italia sia, sotto certi aspetti, un paradiso fiscale?

Perché si pagano imposte decisamente ridotte, rispetto agli altri paesi. Sul valore complessivo si applicano le seguenti aliquote: – 4%: coniuge e parenti in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti), su quanto va oltre, per ciascun erede o donatario, a 1.000.000 di euro (franchigia); – 6%: fratelli e sorelle, su quanto va oltre, per ciascun erede o donatario, a 100.000 euro; – 6%: altri parenti fino al quarto grado, affini (parenti del coniuge) in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado sul valore totale; – 8%: altre persone, valore totale. Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave (lg. 104/1992), l’imposta si applica su quanto supera 1.500.000 euro, indipendentemente dal rapporto di parentela. Quando in successione cadono anche beni immobili, si pagano anche le imposte ipotecarie e catastali che sono pari al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Queste sono dovute in 200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell’immobile, quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni “prima casa”. In questo caso è necessario attestare nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, l’esistenza delle condizioni che la legge richiede. Nel solo caso di successione, qualora l’immobile sia trasferito a più eredi, è sufficiente che almeno uno di essi possa godere delle agevolazioni, affinché tutti possano beneficiare dell’imposta fissa.

Eredi legittimi ed eredi legittimari, che differenza c’è? E come posso farmi aiutare dalle polizze vita?

Sono eredi legittimari coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità, anche contro la volontà del defunto, ossia genitori, coniuge, figli, ascendenti e discendenti in linea retta, ed eredi legittimi coloro ai quali spetta una quota salvo diversa volontà del defunto; per legge si considerano i parenti entro il sesto grado. La quota riservata ai primi è definita “di legittima” e ad essa corrisponde quella di cui il testatore può disporre che è definita “disponibile”. Per calcolare quanto vada imputato all’una o altra, bisognerà prima valutare l’intero asse ereditario con la cosiddetta riunione fittizia: relictum (ossia quanto lasciato dal defunto), meno i debiti del defunto, più quanto donato in vita dal defunto. In questo calcolo non ricade l’indennizzo di una polizza vita, in virtù della quale il defunto stabilisce con l’Assicurazione che, alla propria morte, una certa somma sia destinata ad una determinata persona. Quanto riservato da un soggetto a favore di un altro con una polizza vita va a favore del secondo non per eredità, bensì per previsione contrattuale e, di riflesso, non risentirà nel calcolo della quota di legittima.

In tema di continuità aziendale, come possono tornare utili la programmazione successoria e le polizze vita?

La figura principale di programmazione successoria, al di là del testamento, è il patto di famiglia. Questo deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore. Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte). È bene precisare che i legittimari possono, volendo, rinunciare a tale compensazione. All’apertura della successione dell’imprenditore possono esserci nuovi legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli): in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge. Il patto di famiglia non può essere impugnato, se non per motivi legati all’invalidità dell’atto, ovvero, per mancato rispetto della quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari. Al fine di agevolare il passaggio con il consenso dei legittimari esclusi dal patto di famiglia, questi potrebbero essere soddisfatti con la sottoscrizione di apposite polizze vita che, nella quantità dell’importo loro destinato, soddisfino i diritti dei medesimi legittimari che, dunque, potrebbero rinunciare alla loro quota in sede di patto di famiglia.

In collaborazione con lo Studio Notarile Naddeo

Articolo Pubbliredazionale

Ieri Oggi Domani PAG 19 marzo 2025 - Reale Mutua Carignano Carmagnola Villastellone Piobesi

 

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