DIRITTO E CASTIGO MAGGIO 2025 – L’acquisto di corsi online e l’insidia della qualifica di professionista

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DIRITTO E CASTIGO – RUBRICA LEGALE  MAGGIO 2025

L’acquisto di corsi online e l’insidia della qualifica di professionista

In un’epoca in cui laformazione professionalesi sposta sempre più nel campo deldigitale, cresce il numero di consumatori che si avvicinano all’acquisto di corsi online. Parallelamente, si moltiplicano le problematiche legate allatuteladi questi acquirenti, spesso esposti a clausole contrattuali predisposte unilateralmente che mirano a limitarne i diritti fondamentali.

La distinzione traconsumatoreoprofessionistaè cruciale.

Il nostroordinamento giuridicoriserva particolare attenzione alla figura del consumatore, definito dall’art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Questa qualifica non è una mera formalità, ma la chiave d’accesso a un articolato sistema di
protezioni.

Un fenomeno sempre più diffuso nel mercato di questa tipologia di corsi riguarda l’inserimento diclausole precompilateche tentano di qualificare l’acquirente come “professionista” o “futuro professionista”, anche quando si tratta palesemente di una persona fisica che agisce per finalità personali.

L’obiettivo è trasparente:eludere l’applicazione delle garanziepreviste dalCodice del Consumo, in particolare ildiritto di recessoneicontratti a distanzadisciplinato dall’art. 52 che così dispone: “Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcunamotivazione”, arco di tempo esteso per alcune situazioni a 30
giorni, dalla L. 16.12.2024 n. 193 e dal D.L. 27.12.2024 n. 202. Questa disposizione rappresenta una delle più significative tutele per chi acquista online, consentendo un “diritto di ripensamento” che bilancia l’asimmetria informativa tipica delle contrattazioni telematiche.

Significativa, al riguardo, è la pronuncia dellaSuprema Corte, per cui: “In materia di tutela del consumatore, l’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. A tali fini deve ritenersi professionista solo chi, nel momento in cui stipula, esercita già la professione ed
agisce per finalità a questa inerenti e non, di contro, chiunque aspiri ad una professione, che in quel momento tuttavia non ha ancora” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26.03.2024, n. 8120).

Il caso posto all’esame della Corte, in sintesi, riguardava una signora che aveva sottoscritto un contratto con una società per un corso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione dellaqualifica di estetista, impegnandosi al pagamento indodici rate.Non avendo corrisposto otto delle dodici rate previste, la signora veniva convenuta in giudizio per ilpagamentodella somma residua.

L’acquirente si difendeva eccependo lavessatorietàdelle clausole contrattuali, in particolare quelle che prevedevano l’obbligo di pagare le rate residue indipendentemente dalla causa del recesso, nonché la sopravvenuta impossibilità di fruire della prestazione per l’esigenza di accudire il figlio.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda della società, mentre, in appello, il Tribunale ne accoglieva le richieste.

Di diverso avviso la Corte che riteneva violato l’art. 3 del Codice del Consumo riconoscendo laqualifica di consumatricealla donna in quanto, nel momento della stipula, la signora non esercitava ancora la professione di estetista ma mirava ad acquisirla, rientrando quindi nella definizione di consumatore.

Con il riconoscimento dellaspecifica tutelaapprestata per il consumatore, trova applicazione sia lapossibilità di recederenei termini di legge, sia l’art. 33 del Codice del Consumo che definisce vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a danno del consumatore. Tra queste, a tutti gli effetti, possono rientrare quelle che
impongono unilateralmente la qualifica di professionista escludendo o limitando il diritto di recesso.

Spetta al professionista dar prova che tali clausole siano state fatte oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Soprattutto allorquando esse siano inserite inmoduli o formulari predispostiunilateralmente dall’impresa.

L’acquisto di corsi online e l’insidia della qualifica di professionista

DIRITTO E CASTIGO MAGGIO  2025 –  L’acquisto di corsi online e l’insidia della qualifica di professionista

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

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