GIUGNO 2026 IL NOTAIO RISPONDE A cura del notaio Gabriele Naddeo www.notaionaddeo.it – www.gabrielenaddeo.it

– Può spiegarmi cos’è una donazione con dispensa da collazione e imputazione?
Per meglio comprendere che cosa sia la dispensa dalla collazione, è opportuno prima approfondire i concetti di massa ereditaria, riunione fittizia, quote di legittima e quota disponibile. La massa ereditaria è l’insieme dei beni che lascia una persona quando muore e si calcola attraverso la riunione fittizia che data dalla seguente operazione: relictum (ossia l’insieme dei beni di proprietà del defunto al momento della sua morte), meno debiti (ossia i debiti lasciati dal defunto al momento della sua morte) più donatum (ossia i beni donati dal defunto in vita). Le quote di legittima, invece, sono quelle quote minime che legislatore riserva a determinate categorie di eredi che corrispondono al coniuge, ai figli e discendenti, e in alcuni casi ai genitori ed ascendenti. In questo contesto, si inserisce la dispensa dalla collazione: un soggetto può donare determinati beni durante la propria vita e dispensare il donatario dall’imputare quanto donato alla propria quota di legittima. Vi è un principio, in ultimo, che non bisogna assolutamente dimenticare, ossia che la dispensa dalla collazione incontra il limite della quota di legittima, in quanto essa non può in alcun modo essere intaccata. Un esempio, può aiutare: Tizio, sposato con Caia e genitore di Giuditta e Rodolfo, dona la propria figlia una casa del valore di 500.000 €, con dispensa dalla collazione. Al momento della propria morte, Tizio lascia un patrimonio di 1.500.000 €, senza alcun debito: la riunione fittizia permetterà di ricostruire l’intera massa ereditaria in complessivi euro 2 milioni (1.500.000 di relictum + 500.000 di donatum). Secondo quanto previsto dalla legge alla moglie di Tizio spetta minimo un quarto del patrimonio e dai figli un mezzo (dunque un quarto a testa): stando così le cose, Giuditta potrà trattenere la donazione oltre alla propria quota di riserva, per complessivi euro milione, mentre la moglie e il figlio Rodolfo avranno diritto ad una quota di 500.000 € a testa. Nel caso invece in cui tizio, morendo, lascio un patrimonio di Euro 1.100.000, effettuando la riunione fittizia si arriverebbe ad una massa ereditaria di 1.600.000 €: stando così le cose, Giuditta potrà imputare la donazione per euro 400.000 alla quota disponibile ma per euro 100.000 alla propria quota di riserva e così, la moglie e il figlio Rodolfo avranno diritto alla quota di legittima di euro 400.000 ciascuno così come Giuditta che, però, acquisirà dal relictum un controvalore di euro 300.000 poiché 100.000 sono stati assorbiti dalla donazione. Quanto l’imputazione, in ultimo, è bene sapere che essa può essere effettuata in natura o per valore, ma su questo occorrerebbe dedicare spazio in un secondo momento.
– Una società semplice può venire costituita per attività commerciali?
La società semplice non può, per previsione legislativa, esercitare attività commerciali: tale tipologia di società, solitamente, viene utilizzata per le attività agricole, per la gestione di patrimoni immobiliari o, ancora come holding. La società semplice, dunque, può essere utilizzato per esercizio di attività economiche ma non commerciali.
– Sono anziano e ho necessità di reperire liquidità. Mi hanno consigliato di cedere l’abitazione con diritto d’usufrutto. C’è una durata temprale massima da rispettare? La stipula va fatta davanti al notaio?
La soluzione proposta al lettore, di fatto, è uno strumento utilizzato non di rado in casi come quello prospettato: considerando, infatti, che una persona anziana difficilmente andrebbe via di casa Ma che, allo stesso tempo, potrebbe avere necessità di liquidità, vendere la nuda proprietà della propria abitazione, conservando il diritto di usufrutto permette di soddisfare entrambe le esigenze, ossia di ottenere del denaro corrispondente al prezzo della vendita e poter continuare a vivere nella propria abitazione. La durata temporale massima corrisponde alla vita dell’usufruttuario: il diritto di usufrutto infatti è un diritto a termine che non può eccedere, appunto, la vita dell’avente diritto . Quanto alla forma è necessario stipulare un vero e proprio atto di compravendita sia esso pubblico o con scrittura privata autenticata, ma sempre con il necessario intervento del notaio; la particolarità della fattispecie, in questo caso, è che oggetto dell’atto non sarà la piena proprietà ma la sola nuda proprietà.
– Mio padre ha lasciato un testamento destinando alcuni suoi beni a figli e nipoti. Ma gli altri beni (si tratta di una casa e preziosi custoditi in cassetta di sicurezza) come verranno suddivisi?
Recita l’articolo 457 del codice civile: ”L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.”. Gli ulteriori beni, di cui il testatore non ha disposto, saranno suddivisi secondo quanto previsto dalla legge; la particolarità del caso, tuttavia, impone di considerare le quote di legittima poiché il defunto ha destinato parte dei propri averi a soggetti non legittimari, perlomeno da quello che pare cogliersi nel testo della domanda. Facciamo il caso che il padre del lettore sia morto vedovo, lasciando succedergli due figli: costoro avrebbero diritto, in mancanza di testamento, ad un mezzo a testa di tutto quanto lasciato da loro padre; avendo costui però lasciato alcuni beni a dei nipoti (non è dato sapere se figli di figli, ovvero figli di fratelli, ma poco cambia), bisognerà calcolare le quote di legittima spettanti ai due figli, pari ad un terzo a testa. L’operazione in questione è la medesima che si fa nel caso di beni donati e a tal proposito riporto alla risposta alla prima domanda.
NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI
FAMIGLIA. Cassazione, ordinanza, 6 novembre 2024, n. 28558, sez. III civile. FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – CONSENSUALE. Accordi assunti in sede separazione consensuale – Trasferimento immobiliare da un coniuge all’altro in attuazione degli stessi – Azione revocatoria – Ammissibilità – Cognizione del giudice – Ambito – Limitazione all’atto di cessione impugnato – Esclusione – Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi – Necessità – Fattispecie.La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito ad una fattispecie particolare: due coniugi si separano e concludono un accordo di separazione in virtù del quale uno dei due trasferisce all’altro dei beni immobili; se il soggetto che trasferisce ha dei debiti, potrebbe capitare che i suoi creditori impugnino con azione revocatoria il trasferimento, adducendo che è stato posto in essere per frodare le ragioni dei creditori medesimi. Conclude la Corte che l’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell’ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. l’atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto gratuitamente alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile).
CONDOMINIO. Cassazione, sentenza, 2 dicembre 2024, n. 30791, sez. II civile. Consenso condomini – Lastrici solari – Parti comuni dell’edificio – Regolamento di condominio.In tema di condominio negli edifici, l’individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall’art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di condominio. Non è sufficiente, a tal fine, il regolamento condominiale se non allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto, o se non espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato con consenso individuale dai condomini e volto a costituire, modificare o trasferire diritti attribuiti dai singoli atti di acquisto o dalle convenzioni. La Corte, correttamente, afferma un principio ormai consolidato: affinché un regolamento di condominio possa incidere sui diritti individuali dei condomini, deve avere natura contrattuale, ossia approvato dall’unanimità dei condomini; in tal caso, avrà valore anche nei confronti degli aventi causa dei singoli condomini.
FONDO PATRIMONIALE. Cassazione, sentenza, 6 novembre 2024, n. 28593, sez. III civile. FAMIGLIA – MATRIMONIO – RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – FONDO PATRIMONIALE – IN GENERE Azione revocatoria – Atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi – Effetti – Inefficacia dei successivi atti di disposizione in favore dei terzi dei beni conferiti nel fondo – Esclusione – Fondamento. L’azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l’inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall’atto di costituzione dello stesso. Se, in altri termini, il creditore agisce per ottenere la revoca del fondo patrimoniale, tale azione non estende i propri effetti contro eventuali atti con cui il proprietario ha alienato gli immobili oggetto di fondo patrimoniale.












