Decreto “Cura Italia”: 25 miliardi di euro per famiglie e aziende

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (Fonte: http://www.governo.it)

Approvato dal CdM il maxi decreto “Cura Italia” che mette in campo 25 miliardi per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Ecco una prima sintesi di quanto annunciato nella conferenza stampa odierna del Governo in attesa della pubblicazione del testo integrale in Gazzetta Ufficiale. Dopo il Decreto precedente (iorestoacasa) relativo alle misure di contenimento del virus questo, il Cura Italia è dedicato a fisco ed economia

Viene sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Viene sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Ai soggetti esercenti attività d’impresa (botteghe e negozi) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei
termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.

Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi
disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del
Covid-19

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
– Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
– Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è
riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

Nel Cura Italia le misure straordinarie per le imprese prevedono:

Requisizioni: fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o
privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Fondi speciali per la produzione di mascherine: per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme

Le misure di sostegno alle Piccole Medie Imprese prevedono:
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è
autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri
soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

Il provvedimento Cura Italia istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema
Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

Per l’Università con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di
euro, da dipartire con decreto del MIUR.
Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di
servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.

Per gli Enti Locali il Decreto prevede la sospensione dei mutui per Regioni e Enti Locali. Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome

Per lo sport il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il provvedimento prevede anche un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19.



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