I monopattini elettrici: croce e delizia targata 2020 – La parola all’avvocato

monopattini

Croce e delizia 2020, la mobilità sostenibile ha una nuova bandiera. E’  il  monopattino, apprezzato da tutte le fasce di età e cavalcato più o meno con destrezza, spesso utilizzato con eccessiva disinvoltura. Mobilità sostenibile ma in molti casi  pericolosa per se stessi e gli altri, e senza regole?  L’avvocato Roberta K. Colosso, interpellata sull’argomento, scrive.

I monopattini elettrici, il cui uso è esponenzialmente aumentato dopo il periodo di isolamento da COVID-19, probabilmente rappresentano il vero trend di questa anomala estate.
Considerati “cool”, pratici, ameni mezzi di trasporto o gioco stagionale, sono oggetto di ampi dibattiti che vedono assestarsi su due opposti fronti coloro che ne mettono in luce gli aspetti problematici e coloro che, con uno sguardo positivo verso il progresso tecnologico, tacciano i primi di vestire i panni di funeree Cassandre.
Sia come sia, la loro diffusione rappresenta un dato di fatto, avvallata, peraltro, da diversi Comuni che ne hanno incentivato e ne incentivano il noleggio facendo propri i principi di una mobilità “dolce” e “green”.
Purtroppo, come insegna la saggezza popolare “non è tutto oro quel che luccica” e al loro utilizzo si accompagna un incremento degli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti. Inoltre, non è infrequente vedere monopattini elettrici letteralmente “abbandonati” o lasciati in sosta senza criterio sui marciapiedi, in modo da rendere difficile la circolazione dei pedoni.



Come spesso capita di constatare, le esigenze del vivere quotidiano o le novità della tecnologia si traducono in istanze che vengono accolte dalla prassi e incentivate dall’uso senza un adeguato inquadramento normativo. E, come ancor più spesso capita di dover riconoscere con una punta di amarezza, sono ancora troppe le persone incapaci, in assenza di regole ferree e di sanzioni, di usare il buon senso, il rispetto, la logica.
Le notizie di cronaca che ci raggiungono sollecitano una riflessione e inducono a ritenere auspicabile un intervento atto a normare questa nuova realtà con disposizioni chiare e definitive per la sicurezza di chi si mette alla guida di questi nuovi mezzi di trasporto, ma anche degli automobilisti e dei pedoni.
Peraltro, non è corretto affermare che attualmente ci si trovi di fronte a un vuoto legislativo: le regole non sono forse adeguate, ma esistono, al pari delle sanzioni. Solo che, altra nostra non edificante abitudine, siamo restii a leggere e a informarci.
Vediamo come sono attualmente regolamentati i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e il loro utilizzo.
La Legge n. 160/2019, art. 1 comma 75, li equipara alle biciclette, già previste e regolamentate nel Codice della Strada. Il successivo Decreto Legge n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020, all’art. 33-bis, ne definisce l’attuale regime di circolazione.
Primo effetto dell’equiparazione ai velocipedi: la circolazione dei monopattini elettrici non è soggetta a particolari prescrizioni di omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa.
Per quanto riguarda le loro caratteristiche, i monopattini elettrici non devono essere dotati di posti a sedere, perché destinati a essere utilizzati dal conducente con postura in piedi, devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW e devono rispondere agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 162 del 4 giugno 2019.
Nel caso di inosservanza del dettato normativo, la legge prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 a cui segue la confisca del mezzo “quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW”.
Non sono prescritti titoli abilitativi per la loro conduzione, ma bisogna aver compiuto il quattordicesimo anno di età e gli infra diciottenni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo.
Esistono anche chiare limitazioni relative ai luoghi di circolazione e alla velocità: l’uso dei monopattini elettrici è consentito sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è ammessa la circolazione dei velocipedi (rimangono pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad esempio le strade urbane di scorrimento e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi), nonché sulle strade extraurbane, ma solo se è presente una pista ciclabile ed esclusivamente all’interno della medesima.
Non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Chiunque circoli con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, ovvero fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
Inoltre, i monopattini sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati – e possono essere solo condotti o trasportati a mano – da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione: chiunque violi la disposizione soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
I conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione: chiunque non si conformi resta soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
Per quanto riguarda le regole da rispettare nel caso di circolazione di più monopattini, la legge prescrive che debbano procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.
L’uso delle braccia e delle mani deve essere libero e i conducenti sono tenuti a reggere il manubrio con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
Evidenzio che è assolutamente vietato trasportare sul monopattino altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.
In tema di sanzioni rimando, altresì, alla Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020 che richiama le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada e, in particolare, dall’articolo 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
– articolo 115 – rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo 115 CdS;
– articolo 143 – quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti o trasportati a mano;
-articolo 154 – i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;
– articolo 145 – se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell’immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;
– articoli 40 e 146 – i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;
– articolo 173 – come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l’uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;
. articolo 182 – i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qual volta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
. articoli. 186 e 187- circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 CdS. alla stregua di un automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.
Se poi a tenere una condotta contra legem è un minorenne valgono le regole generali indicate dall’art. 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l’esercente la responsabilità genitoriale.
A chiosa: il monopattino elettrico non è un gioco, ma un mezzo di trasporto. Prima di metterlo ai piedi vostri o dei vostri figli, prendete il tempo necessario per memorizzazione le regole del suo utilizzo, soprattutto perché poste a tutela della incolumità del conducente e di coloro che incontra sul suo cammino.

L’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione, firma mensilmente sulle nostre pagine la rubrica legale DIRITTO E CASTIGO  (A Luglio/Agosto– Il diritto di coabitare con l’animale domestico). info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

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