DIRITTO E CASTIGO NOVEMBRE – Se fotografando; immagini che ritraggono persone sui social media: quando il consenso alla pubblicazione è necessario

 

foto consenso

Se fotografando

RUBRICA LEGALE DIRITTO E CASTIGO NOVEMBRE 

Capita spesso di imbattersi sui “social” in fotografie che ritraggono persone. Forse anche noi abbiamo “rubato” uno scatto alla vecchina affacciata alla finestra per simboleggiare la malinconia dell’età matura. E forse anche noi siamo stati fotografati a nostra insaputa e le nostre fotografie sono apparse on line. Ma questa abitudine allo scatto e alla pubblicazione “facile” si può ritenere lecita? Incontra dei limiti?

A differenza di quanto potremmo essere portati a credere, non esiste una legge che regoli in maniera specifica la fotografia, né, tanto meno, la fotografia delle persone, ma questo non significa che vi sia un vuoto normativo sul tema, anzi, sono molteplici le norme che lo riguardano. Il testo di riferimento è dato dalla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche) e, in particolar modo, dall’art. 96, per cui: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93” e dall’art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Queste due norme vanno messe in correlazione con l’art. 10 del cod.civ. che recita: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Prima considerazione: non esistono divieti a fotografare, semmai limiti alla pubblicazione delle fotografie. Come dobbiamo comportarci e come possiamo tutelarci?

L’Autorità Garante per la Privacy ha offerto alcuni suggerimenti per tutelare i dati personali al momento della pubblicazione di immagini e video online, anche sui social network.

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (il nuovo Codice Privacy) e Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) – incentra la materia sul consenso da parte del soggetto interessato. Senza addentrarmi nella disanima delle motivazioni dell’articolato del GDPR, ossia i Considerando n. 47 e n. 51, rilevo come la nozione di fotografia che viene in considerazione è quella atta ad identificare e/o autenticare in maniera univoca una persona fisica; inoltre, la liceità della pubblicazione è legata alla considerazione delle legittime aspettative dell’interessato in ragione del rapporto intercorrente tra lo stesso e il titolare del trattamento. In atri termini, qualora vi sia da parte dello stesso interessato un potenziale vantaggio dall’essere ritratto, anche a fini divulgativi o promozionali, è legittimo ritenere che non vi sia obbligo da parte del soggetto titolare di ottenere un previo consenso.

Tornando al quesito iniziale, dall’integrazione delle normative sopra richiamate potremo definire un quadro pratico per un uso consapevole delle immagini: al fine di poter pubblicare o diffondere una foto o un video che ritragga una persona è necessario un consenso; non è necessario il consenso laddove il soggetto ritratto sia un soggetto noto, oppure per le finalità previste ai sensi di cui all’art. 97 Legge sul Diritto d’Autore; nei casi in cui sia necessario il consenso, è consigliabile far sottoscrivere una liberatoria; l’informativa dovrà contenere, altresì, i diritti di cui gode il soggetto interessato, con particolare riferimento alla possibilità di revocare tale consenso.

Alla luce di queste considerazioni, mi sento di consigliare, seguendo quanto suggerito dall’Autorità Garante, di pubblicare immagini e video di persone solo quando si è sicuri del loro consenso; inserire i tag con i nomi di altre persone solo quando si è sicuri che queste siano d’accordo; verificare, nella sezione privacy dei social network, a chi è consentito vedere le nostre pubblicazioni; verificare i tag con il proprio nome associati alle fotografie e ai video.

 

DIRITTO E CASTIGO  NOVEMBRE  – Se fotografando

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

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