DIRITTO E CASTIGO MARZO – Prestito tra privati

Prestito tra privati

Prestito tra privati

Un adagio popolare ammonisce: “Chi presta, perde l’amico e il denaro”. Ma la saggezza del proverbio non fa testo quando le difficoltà della vita ci mettono nella spiacevole posizione di dover chiedere un aiuto economico o, al contrario, ci pongono in quella di dover decidere se concederlo o negarlo a un parente o a un amico.

Sotto il profilo squisitamente giuridico ci si domanda se un prestito tra privati sia lecito o meno. La risposta è positiva. Il nostro ordinamento, infatti, prevede e disciplina il contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili da un soggetto ad un altro, il quale si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 cod.civ.). Non è prevista una forma particolare per la validità e l’efficacia di questo contratto; in altre parole, esso vincola le parti anche se stipulato verbalmente e siglato con una stretta di mano essendo sufficiente il passaggio di denaro brevi manu o dal conto corrente del mutuante (chi presta) al mutuatario (chi riceve il prestito). Apro e chiudo una parentesi: per il rispetto della attuale normativa sull’antiriciclaggio, eventuali prestiti superiori a euro 3.000,00 vanno corrisposti con strumenti tracciabili come bonifico o assegno non trasferibile.

Per sua natura il mutuo è un contratto a titolo oneroso, vale a dire che il richiedente, dopo essere entrato in possesso di una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo, dovrà fare fronte al pagamento oltre che delle rate di restituzione, di un ulteriore costo, gli interessi, il cui valore non viene stabilito da una norma, ma lasciato all’accordo tra il creditore e il debitore. Naturalmente il tasso d’interesse non dovrà essere superiore al limite dell’usura stabilito dalla legge. Le parti, comunque, possono convenire che il prestito non produca frutti, ovvero sia gratuito. Fermo quanto sino a questo momento detto, l’opportunità di una scrittura redatta con particolare attenzione deriva dalla necessità di tutelare i contraenti. Non può non sorgere l’interrogativo su come si possa pretendere la restituzione della somma concessa a mutuo nel caso in cui controparte rifiuti di adempiere alla propria obbligazione. Non è raro che un creditore decida di agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che non solo accerti l’esistenza di un contratto di mutuo stipulato oralmente ma, soprattutto, che dichiari l’inadempimento del mutuatario con condanna del medesimo alla restituzione delle somme percepite e mai restituite. La strada è tutt’altro che in discesa. In assenza di una scrittura, il debitore potrebbe eccepire l’inesistenza del prestito oppure contestarne il titolo adducendo, ad esempio, che si sia trattato di una donazione. Spetta al mutuante provare il fondamento della sua domanda e se non vi riesce il Giudice, rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ben può respingerla assumendo che la datio di una somma di denaro non sia di per sé sufficiente a giustificare la richiesta di restituzione (ex plurimis Cass.civ, Sez. III, 19.08.2003, n. 12119). Inoltre, il nostro codice contiene un articolo che è bene richiamare, in quanto rappresenta un ostacolo alla pretesa creditoria. In base all’art. 2721 cod.civ. la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto superi euro 2,58! Quindi, nessun teste potrebbe deporre a favore della nostra tesi ove la somma data a prestito superasse tale importo. La precitata disposizione prevede, però, un correttivo, stabilendo che l’autorità giudiziaria possa consentire tale prova oltre questo limite, “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Dunque, spetta al magistrato decidere, a suo insindacabile giudizio, se consentire o meno l’ammissione della testimonianza per un prestito di importo superiore. Inoltre, il testimone potrebbe aver assistito alla consegna del denaro, ma nulla conoscere degli accordi sottesi. Si tornerebbe all’ipotesi di cui sopra: in assenza di prove, il rapporto è classificabile come semplice donazione. Un “regalo”, insomma. Al contrario, in presenza di un contratto scritto o di una ammissione di debito da parte del mutuatario, il mutuante potrà agire con il procedimento monitorio ottenendo agevolmente un decreto ingiuntivo da parte del giudice idoneo ad aprire la strada all’esecuzione.

Ricordate: “verba volant, scripta manent”… e fanno prova.

DIRITTO E CASTIGO  MARZO  –  Prestito tra privati

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

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