– Cassazione, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26059, sez. I civile
SOCIETÀ – DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – NORME APPLICABILI – Delibera di esclusione del socio accomandatario che abbia l’amministrazione della società – Conseguenze.
Nelle società in accomandita semplice, l’unico socio che può amministrare è il socio accomandatario; la Corte di Cassazione, tuttavia, precisa che qualora il socio accomandatario sia esclusione non comporterebbe in automatico la cessazione dalla carica di amministratore. In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta “ipso iure” anche la cessazione dalla carica di amministratore.
– Cassazione, ordinanza 27 settembre 2022, n. 28169, sez. VAGRICOLTURA – PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Piccola proprietà contadina – Acquisto di terreni agricoli ad opera di una società – Scissione parziale entro cinque anni – Decadenza dalle agevolazioni – Esclusione – Condizioni.
Una delle regole per il mantenimento delle agevolazioni di piccola proprietà contadina è quella di continuare a coltivare il terreno per almeno cinque anni. Per la cassazione, se compra una società e questa si scinde, non comporta decadenza, purché la società beneficiaria del terreno abbia gli altri requisiti. In tema di agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina, non costituisce causa di decadenza l’operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall’acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l’operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.
– Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36141, sez. II civileCONDOMINIO – PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO – Edificio – Sottoscala e pianerottolo – Presunzione di condominialità – Atto di divisione – Titolo contrario – Non sussiste.
Ai sensi dell’art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo, tutte le parti necessarie all’uso comune, come “le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi”. Nel caso in esame le parti di cui si controverte sono il sottoscala sito al piano terreno e il pianerottolo sito al primo piano, parti che rientrano entrambe nella presunzione di condominialità stabilità dall’art. 1117 c.c..
La presunzione legale di condominialità “deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il proprietario che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di dare la prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene”. Nel caso di specie tale titolo non può essere individuato nella clausola 5 dell’atto divisione, secondo la quale “gli anditi e i transiti indispensabili al disobbligo delle quote sono consortivi”. La clausola si limita infatti ad affermare la condominialità di alcuni beni — appunto gli anditi e i transiti indispensabili — ma non esclude di certo la condominialità degli altri beni che nella presunzione rientrano, quali i sottoscala e i pianerottoli.
– Cassazione, sentenza 10 ottobre 2022, n. 38104, sez. III penale
EDILIZIA – Reato edilizio – Reato paesaggistico – Sentenza di condanna in primo grado – Successiva dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione – Ordine di demolizione e ordine di remissione in pristino – Revoca – Necessità – Effetti.
Un abuso edilizio comporta conseguentemente la commissione di un reato; la corte di cassazione con questa sentenza afferma che qualora tale reato sia prescritto non si debba più procedere alla demolizione dell’immobile abusivo. L’estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata dal giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione e dell’ordine di remissione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli artt. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.