NOVEMBRE 2023 – IL NOTAIO RISPONDE  – A cura del notaio Gabriele Naddeo www.notaionaddeo.it – www.gabrielenaddeo.it

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NOVEMBRE 2023 – IL NOTAIO RISPONDE  A cura del notaio Gabriele Naddeo

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– Ho sentito parlare di vincolo di destinazione. Può essere utilizzato per proteggere un bene dalle mire dei creditori?

Il vincolo di destinazione è previsto dall’art. 2645 ter del Codice Civile che consente di costituire su uno o più beni mobili e immobili un vincolo che destini questi beni a un interesse ritenuto meritevole, quali ad esempio persone con disabilità o enti pubblici e non. La conseguenza e, di riflesso, che i beni destinati con il vincolo all’interesse meritevole di tutela non possono essere attaccati dai creditori del disponente, ossia del proprietario dei beni stessi. Il vincolo di destinazione deve essere stipulato per atto pubblico, ha una durata non superiore a 90 anni o coincidente con la durata della vita della persona fisica eventualmente beneficiaria del vincolo. Il principale effetto del vincolo di destinazione – si ripete – è quello di separare i beni sottoposti a vincolo dal resto del patrimonio. Questo ha un effetto protettivo perché sottrae questi beni dall’eventuale azione dei creditori. Una delle principali caratteristiche del vincolo è che gli interessi siano meritevoli (riguardino per esempio il benessere di una persona con disabilità, la destinazione ad enti pubblici o altri enti o a persone fisiche): lo scopo non deve essere solo lecito ma contenere anche un interesse altruistico. Non basta, dunque, che sia uno scopo lecito e ammissibile nel nostro ordinamento, ma deve essere finalizzato al raggiungimento di un fine che abbia una rilevanza superiore altruistica. Sono stati individuati – nella pratica – alcuni ambiti di riferimento tra cui la tutela dei disabili, la famiglia in crisi, la convivenza more uxorio, così come la tutela delle famiglie allargate. Per tutto quanto sin qui scritto, dunque, ipotizzare la creazione di un vincolo di destinazione al solo scopo di sottrarre beni ai creditori, espone il vincolo stesso ad un probabile attacco da parte dei creditori stessi, che avrebbero gioco facile ad esperire un’azione revocatoria, che – appunto – comporterebbe l’inefficacia del vincolo.

– Un testamento depositato presso il notaio, può essere revocato e sostituito con uno nuovo? Entro quanto tempo va presentata la dichiarazione di successione?

Le domande qua sono due. La risposta alla prima domanda è assolutamente positiva: ogni testamento può essere revocato e sostituito con uno nuovo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un testamento pubblico (stipulato davanti al notaio) oppure di un testamento olografo (scritto di pugno dal testatore senza la presenza del notaio). La revoca e la sostituzione possono essere effettuate anche indipendentemente dal fatto che il testamento si trovi presso un notaio. Quanto alla seconda domanda, per evitare sanzioni fiscali la denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dal decesso: una cosa molto importante da evidenziare è che la predisposizione della denuncia di successione non comporta l’accettazione dell’eredità, la legge infatti dispone che la denuncia di successione debba essere presentata dai chiamati all’eredità.

– Vorrei concedere l’usufrutto dell’abitazione in cui vivo a uno dei miei figli. Dopo la mia morte, la casa tornerà nella disponibilità di tutti gli eredi?

La risposta alla domanda del lettore è: dipende. Il diritto di usufrutto infatti può essere concesso per tutta la vita dell’usufruttuario ovvero per un tempo determinato. Nel caso di specie, dunque, se al momento della morte del lettore il diritto di usufrutto – se vitalizio – sia estinto per morte dell’usufruttuario o – se a termine – sia estinto per scadenza del termine, la casa in piena proprietà tornerà nella disponibilità degli eredi cadendo appunto in successione; se invece l’usufruttuario – in caso di usufrutto vitalizio – sia ancora vivo, oppure il termine non sia ancora spirato – in caso di usufrutto a tempo determinato- in successione cadrà solo la nuda proprietà della casa.

– Con alcuni amici vogliamo dare una vita a una onlus che ha come obiettivo sostenere gli studi di giovani in difficoltà economica. Lo statuto va redatto davanti a un notaio? Ci sono delle agevolazioni?

Lo statuto di una ONLUS non deve necessariamente essere redatto di fronte a un notaio, ma deve piuttosto avere dei requisiti previsti dal vigente codice del terzo settore. A tal riguardo è opportuno ricordare che tutti gli enti benefici, ormai, fanno parte della categoria degli enti del terzo settore; non si parla dunque più di ONLUS. Quanto ai benefici fiscali è opportuno rivolgersi al commercialista.

– Vivo in un piccolo condominio composto da 4 alloggi. Tre di questi fanno capo a una società che li affitta. Il regolamento di condominio era stato approvato quando gli altri appartamenti appartenevano a quattro distinti proprietari, ora la società vuole modificare il regolamento. Può farlo?

Se la società è l’unica proprietaria, rappresentando il 100% dei condomini, può assolutamente modificare il regolamento di condominio come meglio ritiene.

– Sto per acquistare un immobile storico. Come posso sapere se è vincolato dalla Soprintendenza?

Solitamente quando vi è un vincolo su un immobile storico, esso risulta trascritto nei registri immobiliari; quando, pertanto, si procede ad acquistare un immobile di tal genere la notizia in questione si può agevolmente trovare o in conservatoria dei registri immobiliari, o inserita nell’atto di provenienza, ossia l’atto con cui il venditore acquisto a sua volta l’immobile. Trattandosi comunque di una materia delicata, è opportuno avere un confronto con il proprio professionista di fiducia quale ad esempio un notaio, un architetto, un geometra od un agente immobiliare.

Studio Notarile Naddeo – Sede: Caselle Torinese  (via Roma 2) tel. 011.9975970; Sede aggregata: San Maurizio Canavese (via Vittorio Emanuele 34); Ufficio secondario: Carmagnola (viale Garibaldi 14) tel. 011.9711881. 

NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI

Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5827, sez. VI – 3 civile PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE – Onere della prova – NOTAIO ED ATTO NOTARILE – Atti notarili – FALSO CIVILE. Importante spiegazione circa il contenuto dell’atto pubblico redatto dal notaio: esso certifica che quanto ivi riportato è stato effettivamente detto e fatto, poiché avvenuto di fronte al notaio pubblico ufficiale, ma non che – soprattutto il contenuto di quanto dichiarato – corrisponda alla verità. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

Cassazione, sentenza 12 aprile 2023, n. 9674, sez. III civile. PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO – Notai – Colpa professionale – Vendita – Mancata indicazione di un pignoramento – Pregiudizio conosciuto dal compratore – Risarcimento del danno – Riconoscimento – Esclusione. Il Notaio deve sempre fare i controlli circa la sussistenza di formalità pregiudizievoli, a meno che non vi sia espresso esonero da parte dei clienti; il Notaio, inoltre, deve informare sulla presenza di formalità e, in mancanza, è responsabile. Deve essere rigettata la richiesta di risarcimento nei confronti del notaio per la mancata indicazione di un pignoramento nell’atto di vendita se questo è conosciuto dal compratore; in tal caso manca l’esigenza di informare, poiché la conoscenza dell’evento c’è. Da un punto di vista probatorio, la Corte afferma che la presenza di numerosi indizi atti a far ritenere la piena consapevolezza della parte acquirente in ordine alla esistenza della pregiudizievole procedura esecutiva esclude, infatti, la responsabilità del notaio.

 

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