Rincari bollette elettriche tra bufale e realtà

Si rincorrono da alcune settimane notizie di un rincaro delle bollette elettriche imposto alla collettività per coprire le morosità accumulate da parte di un numero consistente di utenti che, secondo alcuni, si assesterebbe sui 35 euro. Alla stessa velocità della ferale notizia si è diffuso un messaggio via WhatsApp che invita i consumatori a “decurtare” dalla bolletta l’importo di cui sopra seguito dal solito accorato appello: “fate girare!”. Resto sempre stupita dalla rapidità con cui circolino certe notizie e dalle iniziative dei singoli o di gruppi che, senza prendersi il tempo di accertarne la fonte, passano all’azione sollecitando ad azioni di protesta più o meno sensate. Convengo che la delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 50/2018 da cui ha avuto origine il polverone non rappresenti una lettura semplice, né di quelle con cui si vorrebbe occupare una pausa distensiva, ma ritengo che si sia legittimati ad esprimere un parere solo dopo aver cercato di comprendere.
Il testo riguarda i rapporti tra fornitori (le società venditrici) e distributori (i responsabili del trasporto dell’energia nelle abitazioni) e tra distributori e la CSEA e il GSE per i pagamenti degli oneri di sistema. Nel nostro sistema, i distributori (ossia le società che consegnano i chilowattora ai consumatori tramite gli impianti elettrici) anticipano gli oneri generali presenti nella bolletta fatturandoli in un secondo momento agli utenti del servizio di trasporto (società venditrici con cui stipuliamo un contratto). Se il consumatore finale non paga la bolletta elettrica genera un ammanco nelle finanze del suo fornitore e provoca un danno al distributore. Ma cosa si intende per oneri di sistema? Sono oneri parafiscali definiti come una voce di costo che copre tutte le spese che servono per mantenere in equilibrio il servizio elettrico o del gas comprensiva, tra gli altri, dell’importo pagato da ogni singolo consumatore per finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche di altre voci definite da più parti obsolete, quali la dismissione delle centrali nucleari o inique (un sostegno spropositato alle imprese energivore). La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura di tali oneri. In altri termini, i fornitori di energia erano tenuti a versarli ai distributori anche se non incassati. A seguito di numerosi ricorsi, la giustizia amministrativa si è pronunciata dichiarando che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita. La delibera citata mette in piedi un meccanismo (piuttosto articolato e complesso) per restituire ai distributori una quota degli oneri che hanno già versato, ma che non potranno mai più incassare dai fornitori diventati insolventi perché in sofferenza economica. Non riguarda, quindi, i crediti direttamente generati dalla morosità dei clienti, né ha attinenza con il fenomeno del “turismo energetico”, ovvero di quei consumatori che vagano da un fornitore all’altro, lasciando alle spalle insoluti, fenomeno che, ci si auspica, venga frenato quando saranno disponibili i dati dei consumatori raccolti nella banca dati del Sii, il Sistema informativo integrato, nel quale le società elettriche potranno consultare se il nuovo cliente è corretto oppure se è un fuggitivo delle bollette non saldate . Se, quindi, non risponde al vero che il debito dei “furbetti” sarà spalmato tra i consumatori corretti, resta legittimo interrogarsi sulla correttezza di una misura che finisce con l’addossare alla collettività il costo degli oneri generali che si stima si aggiri intorno ai 200 milioni di euro. Pare evidente che in tal modo, nel bilanciare gli interessi in gioco, si compia una preferenza verso le aziende incapaci o impossibilitate a riscuotere, a discapito dei cittadini.



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