Due nuove ordinanze in vigore da oggi in Piemonte: obbligo di mascherina e guanti per tutti gli addetti alla vendita e ok ai taxi per le consegne a domicilio

Mascherina e guanti obbligatori per i negozianti, sì ai taxi per le consegne a domicilio. Annunciate nei giorni scorsi, arrivano oggi martedì 7 aprile, due nuove ordinanze che superano le precedenti e con cui Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha integrato, con alcune ulteriori misure, ledisposizioni attive sul territorio piemontese per il contenimento del Coronavirus.
Da mercoledì 8 aprile sarà obbligatorio per il personale addetto alla vendita l’uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti. Verrà inveceraccomandato ai singoli cittadiniche entreranno in un esercizio commerciale o accederanno ad aree mercatali di utilizzarela mascherina o qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca.
Una seconda misura consentite invece l’utilizzo di taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali.Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio. La tariffa per la consegna a domicilio avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 km, di 10 euro al massimo nell’ambito del medesimo comune e di 15 euro al massimo nell’ambito di più comuni. Non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.
Tra i chiarimenti si precisa la possibilità alle persone addette all’assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) di poter svolgere la propria attività.Mentrechi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) potrà continuare solo in presenza di esigenze comprovate(per queste ultime si rimanda anche allaFAQ pubblicata sul sitoe sui canali social della Regione).
LE NUOVE ORDINANZE NEL DETTAGLIO
Con decorrenza immediata fino a lunedì 13 aprile la prima nuova ordinanza, che tra l’altro introduce l’obbligo di mascherina e guanti monouso per gli addetti alle vendite, stabilisce che :
–è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute,e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;.
– sonovietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico,dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro.
– èassolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
– i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
– le persone addette all’assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili(baby sitter e badanti) possono svolgere la propria attività;
– chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;

–dall’8 aprile il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è obbligato ad utilizzare mascherina e guanti monouso;
–è possibile il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all’interno di attività di vendita di generi alimentari o altre attività commerciali non soggette a chiusura,mentreper quelle chiuse il commercio dei suddetti articoli può essere effettuato via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
– le strutture sanitarie attuano unmonitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporeaprima del turno di lavoro.
–è sospesa l’attività degli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali,fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili
–sono sospese le attività commerciali al dettaglio,ad esclusione di quelle che vendonogeneri alimentari e di prima necessitànegli esercizi commerciali di vicinato, nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali;
–sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale;
– l’accesso alle attività commerciali è limitato ad unsolo componente del nucleo familiare,salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona;
–i mercati settimanalisono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l ‘utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitamel’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento;
– sono vietate la sosta e l’assembramento pressoi distributori automatici cosiddetti “h24”di bevande e alimenti confezionati;
– gli esercenti devonobloccare le slot machine, i monitor e i televisori per impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali;
– rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai,garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersoale di un metro;
– sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cuiparrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del Dpcm dell’11 marzo 2020 e leattività artigianali di servizio(ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività);
– sonogarantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizisecondo modalità che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
– è garantita l’attività digestione dei rifiuti
– sono sospese e attività deiservizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
– sonoconsentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale,i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione-
– èconsentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personalesia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
– sonochiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e elle aree di servizio e rifornimento carburante,con esclusione di quelli situati lungo le autostrade limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
– restano aperti quelli sitinegli ospedali e negli aeroporti,con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
– sonochiusi gli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dellosvolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenzaivi effettuate, ad esclusione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia;
– èfermata l’attività nei cantieri,fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonchè quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
– sono chiuse lestrutture ricettive,che possono però permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc);
– èvietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
–è vietato svolgere all’aperto attività Iudica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoriasvolta, anche singolarmente, se nonentro 200 metridalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
– nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche,la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
– sonosospesi gli eventi e le competizioni sportivedi ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché all’interno degli impianti sportivi le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti;
– sonochiusi gli impianti nei comprensori sciistici, le palestre, le piscine, i centri sportivi, natatori, benessere, termali(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– sonochiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
– neiluoghi di culto seppur apertisonosospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri,e che l’accesso è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la sicurezza interpersonale di un metro;
– sonosospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
– sonopossibili i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
– sonosospesi i concorsi pubbliche e privatiad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata su basi curriculari ovvero in modalità telematica (ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario, degli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile).
– sonosospesi gli esami di idoneitàdi cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 3O aprile 1992, n. 285.
– sonosospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
– sia adottato in tutti i casi possibili lo svolgimento di riunioni in collegamento da remoto.
Si raccomanda altresì che:
– per accedere alleattività commerciali al chiuso e all’aperto (mercati) dall’8 aprile i clienti siano provvisti di mascherine;
– si provveda allarilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie,oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia locale;
– le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano unaccesso prioritarioa medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari, membri delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.
– che presso le attività produttive sia attuato ilmassimo utilizzo del lavoro agile,incentivate le ferie e i congedi retribuiti, sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando gli ammortizzatori sociali, siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni, siano favorite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La seconda ordinanza stabilisce invece che fino al 31 luglio 2020, salavo diverse future disposizioni, i servizi di taxi e autonoleggio possono essere utilizzato per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali applicando le seguenti tariffe:
– al massimo euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri
– al massimo ad euro 10 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo Comune
– al massimo euro 15 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito di più Comuni. Non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.











